Obbligo BIM per opere pubbliche - Un montagna di fogli scritti

Obbligatorietà del BIM per le opere pubbliche

Il nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) conferma quanto già disposto con il precedente schema normativo in merito all’obbligo BIM per opere pubbliche di nuova costruzione con importo superiore a un milione di euro.

Il punto di partenza

Per capire l’evoluzione che il quadro normativo ha subito nell’introdurre il progressivo obbligo BIM per opere pubbliche bisogna partire dalla Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 “sugli appalti pubblici”.
Nella Direttiva si legge infatti che

Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi

che, di fatto, identifica la possibilità da parte degli Stati membri di richiedere l’utilizzo di metodi e strumenti BIM all’interno degli appalti pubblici.

A partire dall’opportunità offerta della direttiva Europea, in Italia viene pubblicato nel 2016 il nuovo codice dei contratti pubblici, D.lgs. 50/2016, che fornisce la prospettiva per una progressiva introduzione del BIM negli appalti pubblici, rimandando a un decreto attuativo (successivamente pubblicato – il Decreto Ministeriale 560/2017) la definizione dei criteri e delle tempistiche relative a questa introduzione.

Il DM viene pubblicato nel 2017, DM 560/2017, anche noto come Decreto Baratono, e identifica una scala progressiva che a partire dal 2019 impone l’uso obbligatorio del BIM nei lavori pubblici in base all’importo a base di gara come riportato nello schema seguente.

Una tabella che illustra le fasi temporali dell'obbligo BIM per opere pubbliche

 

A distanza di quattro anni dalla pubblicazione del DM 560/2017, questa scala è stata modificata con la pubblicazione del DM 312/2021 che ha rilassato i criteri sopra riportati, escludendo tra le opere per cui è obbligatorio l’uso di metodi e strumenti BIM quelle relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Lo schema proposto è il seguente.

 

Tabella che illustra tutte le fasi dell'obbligo BIM per opere pubbliche

 

Il quadro attuale – Obbligo BIM per opere pubbliche

La pubblicazione del nuovo Codice Appalti, D.lgs. 36/2023, riprende quanto già definito nel quadro normativo appena descritto riportando le medesime tempistiche dell’obbligo BIM per opere pubbliche.
In particolare, l’art. 43 “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”, specifica che

A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

La lettura dell’articolo 43, oltre a confermare la soglia di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro, evidenzia come l’esclusione degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sia limitato a quelle opere che non sono state eseguite adottando metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM).

Obbligo e possibilità

La direzione è quindi quella di promuovere la costruzione di un sistema che sia fondato sull’uso di metodi e strumenti di gestione informativa e che nel medio/lungo periodo possa promuovere un uso trasversale dell’approccio BIM considerando l’applicazione dei modelli non solo per le attività di progettazione ed esecuzione ma anche, e soprattutto, per la gestione e manutenzione dell’opera nel suo ciclo di vita, ivi incluse le opere di manutenzione sull’opera stessa.

È doveroso a questo punto distinguere tra obbligatorietà e possibilità di richiedere l’uso del BIM nei lavori pubblici. Se infatti nell’articolo 43 comma 1 il codice appalti impone l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa secondo i criteri sopra descritti, nel comma 2 del medesimo articolo si legge che anche al di fuori dei limiti di obbligatorietà

le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti.

Quindi, le stazioni appaltanti possono richiedere l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa anche per appalti con limiti inferiori a quelli disposti dal Codice Appalti.

Conclusioni

In conclusione, le diverse leggi che si sono susseguite a partire dal 2016 ad oggi hanno progressivamente delineato un chiaro quadro in merito alla direzione presa nell’introduzione dei metodi e strumenti di gestione informativa BIM all’interno del mondo della costruzioni e, in particolare, dei lavori pubblici.
Una direzione che interessa tutta la filiera delle costruzioni inclusi committenti, progettisti, imprese e tutta la lunga catena di fornitura del settore per consentire la creazione di modelli informativi efficaci e la costruzione di sistemi di collaborazione che possano effettivamente promuovere un efficientamento nelle diverse fasi del processo.